Obblighi regionali per le locazioni turistiche in Puglia: CIA – Comunicazione di Inizio Attività per le locazioni turistiche non imprenditoriali e polizza assicurativa per tutte le locazioni turistiche
Si ricorda che la Regione Puglia, con l’articolo
5 della Legge Regionale n. 15/2025, pubblicata sul BURP n.
6 straordinario del 30 settembre 2025, ha apportato significative modifiche
alla Legge Regionale 1 dicembre 2017 n. 49, introducendo nuovi
adempimenti obbligatori in materia di locazioni turistiche.
Comunicazione di Inizio
Attività (CIA)
Il comma 7 dell’articolo 10-bis della L.R.
49/2017, come modificato, stabilisce che:
Chiunque, direttamente o tramite intermediario, eserciti
l’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale è soggetto
all’obbligo di presentare la Comunicazione di Inizio Attività (CIA) presso lo
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio
è svolta l’attività.
Obbligo di polizza
assicurativa
Il comma 11 dell’articolo 10-bis della L.R.
49/2017 prevede inoltre che:
Tutti i soggetti che esercitano attività di locazione
turistica, sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, sono tenuti a
stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità
civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva dell’alloggio.
La stipula della polizza costituisce requisito
obbligatorio per l’esercizio dell’attività ed è oggetto di
dichiarazione nell’ambito della CIA / SCIA.
Scadenze e termini di
adeguamento
In base a quanto stabilito dall’articolo 10-quater, comma
8, della L.R. 49/2017, come modificato dalla L.R. 15/2025, si precisa che:
- Attività
di locazione turistica già avviate
(sia in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, alla data del 30 settembre 2025)
devono presentare la CIA o la SCIA entro il termine di 365 giorni, e quindi entro il 30 settembre 2026. - Nuove
attività la CIA o la SCIA deve essere presentata prima
dell’avvio dell’attività.
Decorso il termine di 365 giorni senza la presentazione
della comunicazione/segnalazione:
- si
applicano le sanzioni previste per l’esercizio dell’attività senza
CIA o SCIA, ai sensi della normativa regionale vigente.
Si evidenzia che:
- gli
adempimenti sopra indicati derivano esclusivamente da disposizioni
della Regione Puglia;
- il Comune
di Castro opera nell’ambito delle funzioni di competenza
attribuite dalla legge, incluse le attività di controllo.
Per presentare la Comunicazione di Inizio Attività (CIA) è
possibile compilare e firmare digitalmente la pratica sul portale “Impresa in
un giorno Comune di Castro” raggiungibile al seguente link:
Ulteriori adempimenti
Si ricordano i gestori delle locazioni
turistiche (imprenditoriali e non imprenditoriali) dei seguenti ulteriori
adempimenti:
- riscuotere
dagli ospiti e riversare al Comune l’imposta di soggiorno, secondo le
modalità disciplinate dal Regolamento Comunale;
- osservare
gli obblighi previsti dall’art. 109 del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 utilizzando il portale alloggiatiweb.poliziadistato.it;
- trasmettere
all’ARET Pugliapromozione, tramite il sistema applicativo SPOT
Easy (clicca qui per
scaricare il manuale utente) i dati sulla movimentazione turistica
(arrivi, partenze, assenza di movimento ed esercizio chiuso) a fini
statistici; per maggiori informazioni consultare anche la sezione “Come
fare per” del portale www.dms.puglia.it;
- comunicare
tempestivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive eventuali
periodi di sospensione temporanea dell’attività;
- comunicare
tempestivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive
l’eventuale cessazione dell’attività.
Per ulteriori informazioni riguardanti le recenti disposizioni
è possibile rivolgersi al SUAP del Comune o consultare la
normativa regionale di riferimento.
Per informazioni riguardanti invece la gestione dell’imposta
di soggiorno è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi.